NTS linee guida ecobonus
- Recuperabili in 5 rate annuali di pari importo
- Valido per interventi effettuati dal 01/07/20 al 31/12/21
- Valido per interventi di riqualificazione energetica che riguardano
- Isolamento
- Riscaldamento
- Approvvigionamento energetico
- Adeguamenti anti-sismici
- Impianti Fotovoltaici
- Installazione di infrastrutture per ricarica veicoli elettrico
- Sono confermati
- Cessione del credito
- Sconto Fattura
- Unica condizione:
- i lavori devono garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari
- il conseguimento della classe energetica più alta è da attestare con APE
- Fra i soggetti rientrano:
- Persone fisiche al di fuori di : imprese, arti e professioni
- Condomini, in questo caso le unità immobiliari possono essere destinate anche ad uffici e negozi e i beneficiari imprese e negozi
- Case popolari per interventi sulle loro proprietà o gestiti per conto dei comuni adibiti ad edilizia residenziale pubblica
- Cooperative per interventi realizzati su immobili posseduti o assegnati a godimento dei propri soci
- Onlus
- Organizzazioni di volontariato
- Associazioni e società sportive dilettantistiche per lavori destinati ai soli immobili o parti adibite a spogliatoi
- Il maxi credito del 110% è previsto solo se viene effettuato almeno uno degli interventi trainanti
- ISOLAMETO TERMICO O CAPPOTTO
- Effettuati sulle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (muri perimetrali, terrazze, balconi, tetti) che interessano l’involucro dell’edificio con incidenza superiore al 25% della superficie complessiva dell’abitazione esterna . La detrazione fiscale è calcolata sull’ammontare complessivo delle spese non superiori a:
50.000 € per edifici unifamiliari
40.000€ ad unità su edifici da 2/8 unità immobiliari
30.000€ con oltre 8 unità immobiliari
I materiali isolanti utilizzati nell’intervento devono rispettare i criteri ambientali già fissati in precedenza con un decreto del ministro dell’Ambiente dell’11 ottobre 2017.
- Effettuati sulle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (muri perimetrali, terrazze, balconi, tetti) che interessano l’involucro dell’edificio con incidenza superiore al 25% della superficie complessiva dell’abitazione esterna . La detrazione fiscale è calcolata sull’ammontare complessivo delle spese non superiori a:
- SOSTITUZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATI
- Rientrano tra questi interventi anche quelli fatti sulle parti comuni degli edifici condominiali per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, con impianti di microcogenerazione o a collettori solari. Rientrano anche le spere relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
20.000 euro moltiplicati per ogni unità immobiliare che compone l’edificio per gli edifici fino da 2 a 8 unità immobiliari;
15.000 euro per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici con più di 8 unità immobiliari.
- Rientrano tra questi interventi anche quelli fatti sulle parti comuni degli edifici condominiali per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, con impianti di microcogenerazione o a collettori solari. Rientrano anche le spere relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
- SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI UNITÀ UNIFAMILIARI
- Interventi realizzati su villette o villette a schiera e devono sostituire impianti di climatizzazione invernale con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore compresi gli impianti ibridi o geotermici, con impianti di microcogenerazione o a collettori solari.
Il tetto massimo di spesa in questo caso è stato fissato a 30.000 euro per al massimo 2 unità immobiliari.
Anche in questo caso la detrazione è ammessa anche per le spese di smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito.
- Interventi realizzati su villette o villette a schiera e devono sostituire impianti di climatizzazione invernale con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore compresi gli impianti ibridi o geotermici, con impianti di microcogenerazione o a collettori solari.
- ISOLAMETO TERMICO O CAPPOTTO
Tutti gli altri lavori: l’ecobonus 110% sugli interventi non trainanti
Il beneficio del 110% può essere esteso a tutta una serie di lavori edilizi solo nel caso in cui si effettui uno degli interventi trainanti, o uno degli interventi che danno diritto al sismabonus. Questo perché l’ecobonus 110% si applica anche ad altri interventi di efficienza energetica elencati dall’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, nei relativi limiti di spesa previsti. Fra questi emergono la sostituzione di infissi; schermature solari; sistemi di termoregolazione evoluti; installazione di micro-cogeneratori in sostituzioni di impianti esistenti con un risparmio di energia primaria; installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici; installazione di impianti solari fotovoltaici, in caso di cessione dell’energia in esubero a favore del Gse.
Per gli interventi non trainanti la detrazione fiscale viene spalmata in 10 anni.
Le spese sostenute per le prestazioni professionali necessaria alla realizzazione degli interventi tra cui redazioni, asseverazioni e attestato di prestazione energetica rientrano nella possibilità di detrazione fiscale
Le alternative al credito fiscale: sconto in fattura o cessione del credito
I modi in cui il superbonus può essere fruito sono diversi e la scelta dipende dalla situazione fiscale e finanziaria del contribuente.
La prima, semplicemente come detrazione fiscale dalla propria Irpef pari al 110% e può essere recuperata in 5 anni;
Una seconda via è quella dello sconto immediato sull’importo dovuto all’impresa per i lavori effettuati fino all’importo massimo pari al corrispettivo stesso (il 100% del costo), importo anticipato dal fornitore o impresa che ha effettuato l’intervento: a sua volta il fornitore potrà poi recuperarlo come credito d’imposta oppure cederlo ad altri, incluse banche o operatori finanziari. Ultima opportunità è la cessione del credito d’imposta maturato sui lavori, credito da cedere a terzi, compresi intermediari finanziari e banche. L’Agenzia delle Entrate ha appena pubblicato le istruzioni su modalità e regole per poter applicare questa opportunità.
Documentazione e adempimenti: tutto quello che va presentato
Se si ha intenzione di sfruttare il superbonus del 110% occorre anche documentare la scelta fatta e i lavori eseguiti.
Per questo – e per ottenere alla fine la maxi agevolazione fiscale, è necessario compilare, predisporre e inviare tutto in via telematica questi documenti: il visto di conformità rilasciato da un soggetto abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni (commercialista, consulente del lavoro, perito, direttore di Caf) che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta; l’asseverazione degli interventi rilasciata da un tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti tecnici minimi, previsti dagli specifici decreti attuativi e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati come previsto dal comma 13; comunicare i dati in via telematica all’Enea e trasmettere una copia dell’asseverazione con modalità e procedura stabilite dal decreto Mise appena pubblicato.
TERMINI DI PRESENTAZIONE
La comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese. Per le spese sostenute del 2020 la comunicazione può essere trasmessa a partire dal 15 ottobre 2020.
Scarica qui La guida informativa
Per maggiori informazioni, potete contattare i nostri consulenti al seguente indirizzo mail: commerciale@nts-srl.it
telefono: 345-8049563